In virtù dell'art. 1, comma 2, sono interessati dal decreto:
gli enti forniti di personalità giuridica;
le società;
le associazioni, anche prive di personalità giuridica.
Ne deriva, quindi, che tra i soggetti imputabili rientrano:
le persone giuridiche private;
le società di persone e società di capitali incluse le società di fatto;
gli enti pubblici economici la cui imputabilità può desumersi a contrario dall'esclusione espressa degli enti pubblici non economici operata dal successivo comma 3 dell'art. 1.;
le associazioni non riconosciute;
i comitati;
le società estere con sede secondaria nel territorio italiano.
In virtù dell'articolo 1, comma 3, le disposizioni previste dal decreto non si applicano a:
Stato;
enti pubblici territoriali;
altri enti pubblici non economici;
enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. es. partiti politici, sindacati.